Le domande più frequenti
Scopri un’altra idea di assistenza sanitaria: più servizi, più garanzie, più umanità.
I professionisti del CUP-ER e i loro familiari (coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso e figli ed equiparati a norma di legge fino al compimento del 35° anno d’età).
Per tutte le prestazioni decorsi 90 giorni dalla data di iscrizione.
Per ricoveri e interventi chirurgici conseguenti a patologie manifestamente preesistenti al momento dell’iscrizione, l’assistenza decorre dopo 12 mesi dall’iscrizione; dopodiché per i successivi 24 mesi il rimborso sarà pari al 50% di quello previsto dal Nomenclatore tariffario.
Non sono soggette a Carenza le richieste di iscrizione pervenute dai professionisti del CUP-ER che siano già iscritti ad altri enti o fondi di assistenza sanitaria che facciano richiesta di iscrizione o di iscrizione posticipata a CASAGIT SALUTE, in continuità rispetto alla precedente copertura, entro e non oltre il 30/06/2025.
Sì, per avere la copertura in continuità, senza periodo di carenza, sarà necessario presentare insieme al modulo d’iscrizione, copia del certificato comprovante l’iscrizione ad altri enti o fondi di assistenza sanitaria.
È per tutta la vita. L’iscrizione ha una durata minima obbligatoria iniziale di 3 anni.
La quota è determinata in base all’età del socio titolare, quindi in questo caso la quota <61 anni. Al compimento del 61° anno passerà alla quota tra 61 e 75 anni.
Sì, l’assistenza sanitaria è valida in tutto il mondo, qualora non diversamente indicato nelle singole prestazioni o servizi.
In caso di cure eseguite in Paesi esteri è necessario che le fatture siano debitamente compilate e ufficialmente tradotte, ad evitare che risultino mancanti o incomprensibili gli elementi necessari ad una corretta valutazione, da parte della Mutua, dei rimborsi di competenza.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta corrente italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dal Socio, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Sì, il medico può essere scelto liberamente, il rimborso è in base al nomenclatore tariffario e non differisce se effettuato con un medico convenzionato oppure no.
Richiedere un rimborso è semplicissimo, puoi farlo con l’App o dalla tua Area riservata.
Accedendo alla sezione “rimborsi” potrai inviare comodamente le tue richieste.
Inoltre, potrai richiedere la variazione dei dati anagrafici e bancari.
Per le richieste di rimborso è necessario presentare:
- fattura, ricevuta fiscale o scontrino
- documentazione sanitaria indicata nel nomenclatore tariffario (ad. esempio: prescrizione medica; cartella clinica; verbale pronto soccorso; rx e certificati di laboratorio per le cure odontoiatriche)
Per ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute, tutta la documentazione necessaria deve pervenire alla Direzione Generale, entro la fine del trimestre successivo a quello in cui cade la data del giustificativo di spesa, secondo il seguente schema:
TRIMESTRE SOLARE | DATA
GIUSTIFICATIVO DI SPESA |
ENTRO E NON OLTRE |
---|---|---|
1° | gennaio-febbraio-marzo | 30 giugno |
2° | aprile-maggio-giugno | 30 settembre |
3° | luglio-agosto-settembre | 31 dicembre |
4° | ottobre-novembre-dicembre | 31 marzo |
La presentazione fuori termine comporta la decadenza al diritto di rimborso per le spese sanitarie interessate.
Spese sanitarie rimborsabili da diversi Enti/Assicurazioni
La presentazione delle richieste di rimborso non può in ogni caso essere contraria alle disposizioni normative vigenti, pertanto, il Socio che aderisce a diverse forme di copertura sanitaria tra loro complementari dovrà presentare la richiesta di rimborso in via prioritaria all’ente che garantisce la minore copertura e ricorrere successivamente ad altro ente per accedere all’eventuale rimborso supplementare.
In tali circostanze:
-
- la richiesta di rimborso dovrà essere corredata da copia della documentazione sanitaria e della documentazione comprovante il rimborso fruito dall’altro ente, rimanendo inteso che la Mutua interverrà per la parte rimasta a carico, sempre entro i limiti del nomenclatore tariffario;
- i termini fissati per il diritto al rimborso decorreranno dalla data del rimborso erogato dall’altro ente.