Le domande più frequenti

Scopri un’altra idea di assistenza sanitaria: più servizi, più garanzie, più umanità.

I professionisti del CUP-ER e i loro familiari (coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso e figli ed equiparati a norma di legge fino al compimento del 35° anno d’età).

Per tutte le prestazioni decorsi 90 giorni dalla data di iscrizione.

Per ricoveri e interventi chirurgici conseguenti a patologie manifestamente preesistenti al momento dell’iscrizione, l’assistenza decorre dopo 12 mesi dall’iscrizione; dopodiché per i successivi 24 mesi il rimborso sarà pari al 50% di quello previsto dal Nomenclatore tariffario.

Non sono soggette a Carenza le richieste di iscrizione pervenute dai professionisti del CUP-ER che siano già iscritti ad altri enti o fondi di assistenza sanitaria che facciano richiesta di iscrizione o di iscrizione posticipata a CASAGIT SALUTE, in continuità rispetto alla precedente copertura, entro e non oltre il 30/06/2025.

Sì, per avere la copertura in continuità, senza periodo di carenza, sarà necessario presentare insieme al modulo d’iscrizione, copia del certificato comprovante l’iscrizione ad altri enti o fondi di assistenza sanitaria.

È per tutta la vita. L’iscrizione ha una durata minima obbligatoria iniziale di 3 anni.

La quota è determinata in base all’età del socio titolare, quindi in questo caso la quota <61 anni. Al compimento del 61° anno passerà alla quota tra 61 e 75 anni.

Sì, l’assistenza sanitaria è valida in tutto il mondo, qualora non diversamente indicato nelle singole prestazioni o servizi.

In caso di cure eseguite in Paesi esteri è necessario che le fatture siano debitamente compilate e ufficialmente tradotte, ad evitare che risultino mancanti o incomprensibili gli elementi necessari ad una corretta valutazione, da parte della Mutua, dei rimborsi di competenza.

Per le spese sostenute all’estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta corrente italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dal Socio, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.

Sì, il medico può essere scelto liberamente, il rimborso è in base al nomenclatore tariffario e non differisce se effettuato con un medico convenzionato oppure no.

Richiedere un rimborso è semplicissimo, puoi farlo con l’App o dalla tua Area riservata.

Accedendo alla sezione “rimborsi” potrai inviare comodamente le tue richieste.

Inoltre, potrai richiedere la variazione dei dati anagrafici e bancari.

Per le richieste di rimborso è necessario presentare:

  • fattura, ricevuta fiscale o scontrino
  • documentazione sanitaria indicata nel nomenclatore tariffario (ad. esempio: prescrizione medica; cartella clinica; verbale pronto soccorso; rx e certificati di laboratorio per le cure odontoiatriche)

Per ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute, tutta la documentazione necessaria deve pervenire alla Direzione Generale, entro la fine del trimestre successivo a quello in cui cade la data del giustificativo di spesa, secondo il seguente schema:

TRIMESTRE SOLARE DATA

GIUSTIFICATIVO

DI SPESA

ENTRO E NON OLTRE
gennaio-febbraio-marzo 30 giugno
aprile-maggio-giugno 30 settembre
luglio-agosto-settembre 31 dicembre
ottobre-novembre-dicembre 31 marzo

 

La presentazione fuori termine comporta la decadenza al diritto di rimborso per le spese sanitarie interessate.

Spese sanitarie rimborsabili da diversi Enti/Assicurazioni
La presentazione delle richieste di rimborso non può in ogni caso essere contraria alle disposizioni normative vigenti, pertanto, il Socio che aderisce a diverse forme di copertura sanitaria tra loro complementari dovrà presentare la richiesta di rimborso in via prioritaria all’ente che garantisce la minore copertura e ricorrere successivamente ad altro ente per accedere all’eventuale rimborso supplementare.

In tali circostanze:

    • la richiesta di rimborso dovrà essere corredata da copia della documentazione sanitaria e della documentazione comprovante il rimborso fruito dall’altro ente, rimanendo inteso che la Mutua interverrà per la parte rimasta a carico, sempre entro i limiti del nomenclatore tariffario;
    • i termini fissati per il diritto al rimborso decorreranno dalla data del rimborso erogato dall’altro ente.